Articolo 1625 del Codice civile

Art. 1625.

(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).

Se si e' convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616.

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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