Articolo 2656 del Codice civile
Art. 2656.
(Forme per l'annotazione).
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
(Forme per l'annotazione).
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.