Articolo 2656 del Codice civile
Art. 2656.
(Forme per l'annotazione).
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
(Forme per l'annotazione).
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-07-20, n. 201708776Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 133 bis disp. att. c.c.·
- art. 2656 c.c.·
- art. 2657 c.c.·
- art. 2674 c.c.·
- art. 59 legge n. 69/2009·
- art. 745 c.p.c.·
- art. 7 e 31 c.p.a.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condizione sospensiva·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- quietanza di pagamento·
- translatio iudicii·
- trascrizione immobiliare