Articolo 569 del Codice civile

Art. 569.

(Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.

Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2015-05-08, n. 201500191
    Provvedimento:
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    • affidamento qualificato·
    • annullamento deliberazione comunale·
    • compensa delle spese di giudizio·
    • correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa·
    • destinazione urbanistica·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • legittimità della fase di definitiva adozione·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • omessa impugnazione delle deliberazioni precedenti·
    • osservazioni al piano regolatore·
    • sostituzione destinazione da residenziale a verde privato·
    • usucapione e inedificabilità·
    • variante al piano regolatore generale
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