Articolo 2505 ter del Codice civile

Art. 2505-ter.

(( (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). ))((Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

Sentenze0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi