Articolo 1955 del Codice civile

Art. 1955.

(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore).

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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