Articolo 1262 del Codice civile
Art. 1262.
(Documenti probatori del credito).
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
(Documenti probatori del credito).
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-09, n. 202102005Provvedimento:Leggi di più...- accesso difensivo·
- accesso documentale·
- amministrazione straordinaria·
- art. 22 l. 241/1990·
- art. 24 l. 241/1990·
- cessione pro soluto·
- compensazione delle spese·
- crediti·
- detenzione dei documenti amministrativi·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- norma sulla trasparenza·
- onere della prova·
- principio di leale collaborazione·
- procedura di amministrazione straordinaria
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-04-20, n. 202002508Provvedimento:Leggi di più...- art. 1226 del codice civile·
- art. 1262 del codice civile·
- art. 1284 del codice civile·
- art. 2056 del codice civile·
- art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020·
- correzione di errore materiale·
- criteri di liquidazione del danno aquiliano·
- interessi legali·
- liquidazione del danno·
- rivalutazione monetaria