Articolo 1262 del Codice civile

Art. 1262.

(Documenti probatori del credito).

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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