Articolo 1262 del Codice civile
Art. 1262.
(Documenti probatori del credito).
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
(Documenti probatori del credito).
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.