Articolo 2840 del Codice civile
Art. 2840.
(Certificato dell'iscrizione).
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
(Certificato dell'iscrizione).
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
Sentenze • 2
1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-04-15, n. 201402118Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- diniego di accesso agli atti·
- diritto di accesso agli atti amministrativi·
- documenti amministrativi·
- giudicato tributario·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse diretto, concreto e attuale·
- legge 241/1990·
- litis temeraria·
- prescrizione decennale e quinquennale