Articolo 2840 del Codice civile

Art. 2840.

(Certificato dell'iscrizione).

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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