Articolo 1624 del Codice civile

Art. 1624.

(Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto).

L'affittuario non puo' subaffittare la cosa senza consenso del locatore.

La facolta' di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facolta' di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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