Articolo 987 del Codice civile
Art. 987.
(Miniere, cave e torbiere).
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere gia' aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolta' di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso e' stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennita' corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
(Miniere, cave e torbiere).
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere gia' aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolta' di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso e' stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennita' corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.