Articolo 1785 ter del Codice civile
Art. 1785-ter
(( (Obbligo di denuncia del danno). ))(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))
(( (Obbligo di denuncia del danno). ))(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))