Articolo 1785 ter del Codice civile

Art. 1785-ter

(( (Obbligo di denuncia del danno). ))(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))
Entrata in vigore il 3 luglio 1978

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