Articolo 1487 del Codice civile

Art. 1487.

(Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia).

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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