Articolo 1527 del Codice civile

Art. 1527.

(Consegna).

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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