Articolo 333 del Codice civile

Art. 333.

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore))

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Entrata in vigore il 26 aprile 2001
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