Articolo 1417 del Codice civile
Art. 1417.
(Prova della simulazione).
La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.
(Prova della simulazione).
La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.
2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-08, n. 202313670Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione alla professione forense·
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