Articolo 1417 del Codice civile

Art. 1417.

(Prova della simulazione).

La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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