Articolo 2228 del Codice civile
Art. 2228.
(Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta.
(Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta.
1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-12-05, n. 201901939Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera assemblea·
- competenza del giudice amministrativo·
- esclusione da società cooperativa·
- giurisdizione·
- inadempimento dei soci·
- legittimazione passiva·
- principio del ne bis in idem·
- risarcimento danni·
- translatio iudicii·
- trasferimento di proprietà·
- usucapione
2. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-11-26, n. 201500525Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione appalto·
- annullamento appalto·
- appalti pubblici·
- congruità delle offerte·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- inefficacia del contratto di appalto·
- nullità del contratto di appalto·
- par condicio competitorum·
- requisiti di partecipazione·
- risarcimento del danno·
- sospensione cautelare·
- sub-appalto·
- verifica di anomalia·
- violazione norme imperative
5. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-11-30, n. 201006264Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 del disciplinare di incarico·
- art. 2228 c.c.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- incarico di progettazione·
- mancato finanziamento regionale·
- rapporto contrattuale tra professionista e amministrazione pubblica·
- recesso ad nutum·
- tutela del diritto soggettivo