Articolo 1867 del Codice civile

Art. 1867.

(Riscatto forzoso).

Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto:
1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-27, n. 201003379
    Provvedimento:
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    • adiacenza fisica·
    • ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi·
    • area pertinenziale·
    • compensazione delle spese·
    • deroga alla zonizzazione·
    • diniego di concessione edilizia·
    • diniego di concessione edilizia in deroga alla zonizzazione·
    • interpretazione normativa·
    • regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale·
    • tutela dell'assetto urbanistico·
    • vincolo pertinenziale
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