Articolo 1867 del Codice civile
Art. 1867.
(Riscatto forzoso).
Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto:
1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.
(Riscatto forzoso).
Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto:
1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.