Articolo 2894 del Codice civile

Art. 2894.

(Effetti del mancato deposito del prezzo).

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilita' del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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