Articolo 1922 del Codice civile

Art. 1922.

(Decadenza dal beneficio).

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Se la designazione e' irrevocabile ed e' stata fatta a titolo di liberalita', essa puo' essere revocata nei casi previsti dall'art.
800.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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