Articolo 2186 del Codice civile
Art. 2186.
(Nozione e norme applicabili).
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
(Nozione e norme applicabili).
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-03-05, n. 202002939Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione normativa·
- annullamento di atti amministrativi·
- compensazione delle spese legali·
- diritto al premio residuale·
- eccesso di potere·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- legittimità costituzionale·
- principio di irretroattività delle leggi·
- tutela dei diritti acquisiti·
- violazione di norme amministrative
3. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-03-24, n. 201100245Provvedimento:Leggi di più...- attività imprenditoriale agricola·
- cessazione attività e dichiarazione di cessazione·
- compensazione delle spese di lite·
- diniego premio di primo insediamento per giovani agricoltori·
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione·
- giurisprudenza in tema di dichiarazione di cessazione attività·
- partita IVA·
- regolamenti comunitari·
- requisito del primo insediamento in agricoltura·
- violazione art. 2 del bando