Articolo 2801 del Codice civile
Art. 2801.
(Consegna del documento).
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
(Consegna del documento).
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.