Articolo 1692 del Codice civile

Art. 1692.

(Responsabilita' del vettore nei confronti del mittente).

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e' gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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