Articolo 2869 del Codice civile
Art. 2869.
(Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore).
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
(Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore).
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.