Articolo 1610 del Codice civile
Art. 1610.
(Spurgo di pozzi e di latrine).
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine e' a carico del locatore.
(Spurgo di pozzi e di latrine).
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine e' a carico del locatore.
Sentenze • 2
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400140Provvedimento:Leggi di più...- art. 84 c.p.a.·
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