Articolo 1171 del Codice civile

Art. 1171.

(Denunzia di nuova opera).

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare all'autorita' giudiziaria la nuova opera, purche' questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

L'autorita' giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, puo' vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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