Articolo 1252 del Codice civile

Art. 1252.

(Compensazione volontaria).

Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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