Articolo 1184 del Codice civile
Art. 1184.
(Termine).
Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
(Termine).
Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-09-06, n. 202202365Provvedimento:Leggi di più...- art. 1957 c.c.·
- concessione edilizia·
- costi di costruzione·
- decadenza del diritto di credito·
- fideiussione·
- giurisprudenza amministrativa·
- ne bis in idem·
- prescrizione del diritto·
- rateizzazione dei pagamenti·
- termine di prescrizione