Articolo 1184 del Codice civile
Art. 1184.
(Termine).
Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
(Termine).
Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.