Articolo 1184 del Codice civile

Art. 1184.

(Termine).

Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze59

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi