Articolo 1248 del Codice civile
Art. 1248.
(Inopponibilita' della compensazione).
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
(Inopponibilita' della compensazione).
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202408596Provvedimento:Leggi di più...- art. 5 d.lgs. 231/2002·
- compensazione delle spese·
- correttezza del pagamento·
- infondatezza del ricorso·
- interessi moratori·
- ottemperanza delle sentenze·
- rigetto della domanda di ottemperanza·
- saggio legale ex art. 1284 c.c.