Articolo 2809 del Codice civile
Art. 2809.
(Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca).
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
(Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca).
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.