Articolo 1647 del Codice civile

Art. 1647.

(Nozione).

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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