Articolo 1647 del Codice civile
Art. 1647.
(Nozione).
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
(Nozione).
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-12-31, n. 202100364Provvedimento:Leggi di più...- Abusi edilizi·
- Art. 44.1 L.P. 13/1997·
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- DPGP 39/2000·
- Giudicato cautelare·
- Principio di ragionevolezza
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-06-04, n. 201900129Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
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- sospensione lavori·
- sostituzione del Sindaco·
- spese di lite·
- termine perentorio di 45 giorni·
- violazione delle norme urbanistiche
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-12-28, n. 201505851Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
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- licenza d'uso·
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- tutela della concorrenza