Articolo 248 del Codice civile

Art. 248.

((Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'.))((L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.))

L'azione e' imprescrittibile.

Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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