Articolo 248 del Codice civile

Art. 248.

((Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'.
Imprescrittibilita'.))((L'azione per contestare la legittimita' spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione e' imprescrittibile.

Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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