Articolo 2966 del Codice civile

Art. 2966.

(Cause che impediscono la decadenza).

La decadenza non e' impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza puo' essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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