Articolo 2949 del Codice civile

Art. 2949.

(Prescrizione in materia di societa').

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societa' e' iscritta nel registro delle imprese.

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilita' che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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