Articolo 126 del Codice civile

Art. 126.

(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).

Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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