Articolo 199 del Codice civile

Art. 199.

(Divisione dei frutti).

Quando il matrimonio e' sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto e' durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo e' superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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