Articolo 1358 del Codice civile
Art. 1358.
(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).
Colui che si e' obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).
Colui che si e' obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-13, n. 202301505Provvedimento:Leggi di più...- buona fede·
- clausola condizionale·
- contratti di servizio·
- eccesso di potere·
- interpretazione contrattuale·
- misure emergenziali·
- obblighi di servizio pubblico·
- proporzionalità·
- recesso contrattuale·
- regolamento CE 1370/2007
5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400198Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione·
- anomalia dell'offerta·
- appalti pubblici·
- criteri di valutazione delle offerte·
- eccesso di potere·
- esecuzione anticipata dei servizi·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- inadempimento contrattuale·
- modifica dell'offerta tecnica·
- principio di immodificabilità dell'offerta·
- procedura di aggiudicazione·
- responsabilità contrattuale·
- revoca dell'aggiudicazione·
- subprocedimento di anomalia·
- usucapione·
- valutazione delle offerte·
- verifica di congruità dell'offerta