Articolo 1915 del Codice civile

Art. 1915.

(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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