Articolo 2437 sexies del Codice civile

Art. 2437-sexies.

(( (Azioni riscattabili).))((Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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