Articolo 1958 del Codice civile
Art. 1958.
(Effetti del mandato di credito).
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l'incarico non puo' rinunziarvi, ma chi l'ha conferito puo' revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
(Effetti del mandato di credito).
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l'incarico non puo' rinunziarvi, ma chi l'ha conferito puo' revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2014-07-10, n. 201401247Provvedimento:Leggi di più...- art. 1158 c.c.·
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