Articolo 1958 del Codice civile

Art. 1958.

(Effetti del mandato di credito).

Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

Colui che ha accettato l'incarico non puo' rinunziarvi, ma chi l'ha conferito puo' revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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