Articolo 1911 del Codice civile

Art. 1911.

(Coassicurazione).

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra piu' assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore e' tenuto al pagamento dell'indennita' assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e' il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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