Articolo 1521 del Codice civile
Art. 1521.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.