Articolo 1521 del Codice civile
Art. 1521.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
2. CGARS, sez. I, sentenza 2017-01-25, n. 201700025Provvedimento:Leggi di più...- acquisto macchinari e attrezzature·
- ammissibilità delle spese per investimenti·
- carenza di motivazione·
- condizione sospensiva·
- controlli di secondo livello·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- non ammissibilità delle spese·
- progetto biennale di ammodernamento delle strutture aziendali·
- recupero somme finanziamento·
- tempistica delle operazioni di investimento·
- vendita a prova·
- violazione art. 17 Reg. CE 555/2008·
- violazione art. 5 D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011·
- violazione Istruzioni operative AGEA n. 8 del 29 marzo 2013
3. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-01-26, n. 201600234Provvedimento:Leggi di più...- acquisto macchinari·
- ammissibilità delle spese·
- beni usati e ammissibilità finanziamento·
- carenza di istruttoria·
- data di consegna e pagamento·
- eccesso di potere·
- ordinanza cautelare·
- proporzionalità·
- recupero somme finanziamento·
- recupero somme tramite trattenuta automatica·
- Regolamento CE 885/2006·
- violazione art. 17 Reg. CE 555/2008·
- violazione art. 5 D.M. 1831/2011·
- violazione istruzioni operative AGEA n. 8/2013