Articolo 1521 del Codice civile

Art. 1521.

(Vendita a prova).

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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