Articolo 2447 quater del Codice civile

Art. 2447-quater.

(( (Pubblicita' della costituzione del patrimonio destinato).))((La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia. ))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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