Articolo 2248 del Codice civile
Art. 2248.
(Comunione a scopo di godimento).
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
(Comunione a scopo di godimento).
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
4. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201015Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
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